Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia, dell'agopuntura, della fitoterapia e delle discipline ad esse collegate.
      2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici e dei rimedi fitoterapici attraverso il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
      3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione ai medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      4. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo nel confronto scientifico, sostenendo lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo dell'omeopatia, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      5. All'interno del Consiglio superiore di sanità è obbligatoria la presenza di un rappresentante per la medicina omeopatica, di uno per l'agopuntura e di uno per la fitoterapia.